Nella giornata di venerdì 10 aprile 2020 è stato emanato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) per il contenimento e la gestione dell’emergenza da Covid-19.
Complessivamente, il DPCM riordina e integra una serie di disposizioni normative già rilasciate in precedenza e prevede, tra le altre, alcune novità di rilievo per la filiera legno-energia applicabili sull’intero territorio nazionale.
In primis, è stata accolta la richiesta avanzata da Conaibo e AIEL, sostenuta e supportata da Uncem, Conaf e molte altre associazioni, di ricomprendere tra le attività consentite quelle legate alla selvicoltura e all’utilizzo di aree forestali (cod. Ateco 02).
Inoltre, il DPCM ha previsto la possibilità di condurre le attività legate all’industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili), individuate dal codice Ateco 16.
Di conseguenza, sono sempre consentiti l’approvvigionamento forestale di materia prima e la produzione di biocombustibili quali pellet, legna da ardere, cippato e bricchette e viene superata la precedente necessità di valutare se esse fossero o meno funzionali alla continuità delle filiere delle attività consentite.
Sono confermate anche le attività di “commercio all’ingrosso di combustibili solidi per riscaldamento” (cod. Ateco 46.71), così come il “commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento”.
L’intera filiera legno-energia è quindi ricompresa nelle attività consentite.
Si segna anche che, in forza della disposizione secondo cui restano sempre consentite anche le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere ammesse, potranno avere luogo anche ulteriori attività complementari e funzionali alla filiera legno-energia, quandanche non ricomprese nei codici espressamente ammessi dall’Allegato 3 del DPCM. In questo caso, rimarrà comunque immutato l’obbligo di comunicazione preventiva al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva.
Controllo degli accessi in Italia e autotrasporto
All’art. 5, il DPCM introduce disposizioni stringenti di controllo degli accessi nel Paese che riguardano chiunque transiti o soggiorni brevemente in Italia per comprovate esigenze lavorative, facendo ingresso nel territorio nazionale con un mezzo di trasporto privato.
Si sottolinea che con “mezzo privato” si intendono tutti i mezzi di trasporto diversi da quelli di linea (aerei, marittimi, lacuali, ferroviari o terresti) ed è perciò incluso anche l’autotrasporto per la distribuzione delle merci.
La norma introduce l’obbligo per tutti coloro che transitano o che intendono effettuare un soggiorno breve in Italia di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.
Il soggiorno breve è ammesso per un periodo non superiore alle 72 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze per altre 48 ore al massimo. Il transito prevede invece la permanenza sul territorio nazionale per non più di 24 ore, prorogabili di altre 12 ore al massimo. La possibilità di transito è limitata al solo caso di trasporto terrestre, limitando quindi il campo di applicazione delle “comprovate esigenze lavorative”.
In caso di soggiorno breve, la comunicazione dovrà essere accompagnata anche da una ulteriore dichiarazione che indichi dettagliatamente le comprovate esigenze lavorative, la durata attesa della permanenza in Italia, l’indirizzo del luogo di soggiorno, il mezzo privato utilizzato per raggiungerlo e il recapito telefonico di contatto diretto.
Il DPCM prevede l’obbligo di lasciare il territorio nazionale allo scadere del periodo di transito o soggiorno breve. In caso contrario, decorsi i rispettivi termini, si applicheranno ulteriori obblighi di comunicazione e l’avvio dell’isolamento fiduciario (14 giorni) e della relativa sorveglianza sanitaria.
La norma stabilisce che le disposizioni di controllo degli accessi in Italia non si applicano, tra gli altri, ai lavoratori transfrontalieri e al personale viaggiante appartenente alle imprese aventi sede legale in Italia.
A tal proposito, si nota come il riferimento alle imprese aventi sede legale in Italia si sostanzia nel rapporto che lega a tali aziende il personale effettivamente in viaggio; pertanto, non sono cioè di per sé rilevanti le ragioni (es. destinatari) del trasporto in sé.
Si sottolinea anche che, in mancanza di una interpretazione autentica del legislatore, gli autotrasportatori non possano essere considerati alla stregua di “equipaggi di mezzi di trasporto”, per i quali è previsto l’esonero da tali disposizioni. Infatti, la precedente Ordinanza 28 marzo 2020 emanata dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dei Trasporti, prevedeva una deroga esplicita per il “personale addetto al trasporto delle merci”, non prevista dal nuovo DPCM 10 aprile 2020.
Si ritiene quindi che le disposizioni di controllo degli accessi nel Paese riguardino invariabilmente anche le persone fisiche che accompagnano le merci.
Limiti e aggiornamenti del presente parere
Le indicazioni interpretative qui espresse sono redatte in base alle informazioni disponibili al momento del rilascio della presente nota (11/04/2020).
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è pubblicato in Gazzetta Ufficiale, disponibile QUI.
Tutti i provvedimenti governativi emanati a fronte dell’emergenza sanitaria internazionale sono disponibili a questo link.
La presente nota informativa è riferita in via esclusiva ai contenuti ivi richiamati: resta pertanto esclusa ogni valutazione rispetto a ulteriori provvedimenti emanati da specifiche Autorità amministrative territoriali quali Regioni, Province, Comuni, ecc.
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