Al fine di contrastare la diffusione del bostrico, ripristinare la funzionalità degli ecosistemi forestali, ridurre il rischio di innesco e propagazione degli incendi boschivi per il permanere in foresta di materiale secco e favorire il recupero e l’immissione sul mercato del legname attaccato dall’agente patogeno, sono stati stanziati degli indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati.
Riportiamo di seguito la documentazione relativa ai criteri e alle modalità per la concessione degli indennizzi da parte del Fondo regionale (art. 1 bis 1 della legge regionale 22/2002).
ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2135 DEL 29 DICEMBRE 2023
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